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Aggiornamenti normativi

L’Economia Circolare in Italia è legge: il d.lgs. 116/2020

Il 26 settembre 2020 entra in vigore il cosiddetto Decreto Rifiuti che attua due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto Economia Circolare. Facciamo chiarezza sugli aspetti che riguardano direttamente il settore dei rifiuti industriali: cosa significa che i rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani? Gestore pubblico o gestore privato? Cosa cambia in termini di tariffa? Questo e molto altro nel nostro approfondimento sul d.lgs. 116/2020

di
Redazione
5 febbraio 2024

Il 26 settembre 2020 è una data importante per il settore industriale e ambientale italiano.

Entra infatti in vigore il d.lgs. 116/2020 – cosiddetto “Decreto Rifiuti” – che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”.

Sul piano normativo, con il d.lgs. 116/2020 vengono recepite le prime due direttive europee che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui quali vengono apportate le principali trasformazioni dell’ordinamento attuale. Con questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del d.lgs n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale) e a questo nuovo testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.

Quali sono le novità introdotte con il decreto legislativo 116/2020?

Le novità sono tante, e molte di queste sono importanti. Come abbiamo detto impatteranno e cambieranno (noi speriamo in meglio) sia l’economia strettamente connessa al mercato dei rifiuti, che in generale l’approccio economico di ogni singolo stato, con scenari oggi in corso di definizione ma che speriamo risultino positivi per la crescita economica dell’Eurozona e dell’Italia.

Vediamole nel dettaglio.

Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani

La prima sostanziale trasformazione riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani quando essi siano "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici". Questo punto è piuttosto importante ed è stato anche al centro di dibattiti ed interrogazioni nei mesi scorsi, affinché la direttiva fosse recepita nel modo corretto.

La Direttiva Europea su questo punto chiedeva, giustamente, che i rifiuti urbani e quelli industriali, quando sono simili, fossero considerati assimilabili al fine del conteggio generale del materiale riciclato. Dunque, nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali. Durante l’iter di recepimento della normativa, tuttavia, fu introdotta una interpretazione che estendeva il concetto di “assimilabile” non solo al fine del conteggio, ma anche al soggetto che poteva gestire il rifiuto in questione. In pratica la gestione delle imprese pubbliche si sarebbe estesa anche ai rifiuti industriali, impedendo dunque alle aziende la possibilità di scelta dell’operatore al quale affidare la gestione dei propri rifiuti.

Questa interpretazione non è stata poi tradotta in legge, e dunque il decreto 116/2020 ribadisce quanto originariamente formulato: i rifiuti speciali e quelli urbani, quando sono simili, saranno conteggiati allo stesso modo e contribuiranno entrambi al raggiungimento degli obiettivi di riciclo definiti dalla comunità europea.

Questo aspetto è definito nel punto B-quinques: definizione dei rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter.

Gestore pubblico o gestore privato?

Una diretta conseguenza del primo punto riguarda il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche. Il comma 2 bis del decreto ribadisce che le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma dovranno solo comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite attestazione rilasciata, appunto, dal gestore scelto.

La detassazione: cosa cambia in termini di tariffa?

Un aspetto interessante è introdotto dal comma 10 in cui è chiaramente specificato che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (secondo appunto la nuova definizione), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione dell’operatore scelto) “sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”.

Detto in parole povere, le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite l’operatore scelto. Le aziende potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici, ma in questo caso il comma 10 stabilisce un vincolo quinquennale: chi sceglie di conferire ad un operatore pubblico sarà vincolato per 5 anni a quell'operatore e non potrà “passare” ad un operatore non pubblico. Questo vincolo non è previsto, invece, per chi si avvale di un operatore privato.

Ricapitoliamo i punti fondamentali:

1) Alcune tipologie di rifiuti speciali (“rifiuti simili”) vengono assimilate ai rifiuti urbani solo per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi di riciclo nazionale.

2) Le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato già dal 26 settembre 2020.

3) Le aziende che scelgono l’operatore privato devono essere detassate per la quota di rifiuti avviati al recupero.

4) Le utenze non domestiche che sceglieranno un operatore pubblico saranno vincolate a questo operatore per i successivi 5 anni, senza possibilità di recesso ed eventuale passaggio ad una gestione tramite operatore privato. Il vincolo inverso invece non è previsto. Dunque, dal privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni no.

Tracciabilità

Il decreto parla ampiamente dei meccanismi di tracciabilità dei rifiuti e di fatto spiana la strada al nuovo registro elettronico dei rifiuti, il Rentri, che andrà definitivamente a sostituire il Sistri (la cui adozione è stata tormentata e fallimentare, ne abbiamo parlato qui).

In attesa che il nuovo registro elettronico sia operativo, il decreto stabilisce le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico, riporta in maniera più estesa l'elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e modifica la tempistica per la conservazione dei registri da cinque a tre anni. Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari (art. 193 comma 4), che contiene anche la previsione della trasmissione della quarta copia mediante l'invio di PEC.

Rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore del bene

La Responsabilità estesa del produttore del bene, il cui acronimo è ERP, nasce dal principio secondo il quale l’inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. L’Unione Europea, ormai da vent'anni, basa le sue politiche di raccolta differenziata coinvolgendo in maniera diretta dal punto di vista finanziario e organizzativo i produttori e distributori dei beni.

Questo approccio ha la finalità di stimolare l’internalizzazione dei costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto ed incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità.

Questo principio veniva esposto a suo tempo nella direttiva europea n. 98 del 2008 sui rifiuti e la direttiva europea 2018/851 (una delle quattro del Pacchetto Economia Circolare) lo rafforza, stabilendo che la responsabilità del produttore debba essere estesa anche ai beni durevoli. Secondo quest'ultima direttiva, i produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.

L'autore

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