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Aggiornamenti normativi

Come il produttore deve classificare i rifiuti prodotti

Il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica, ha approvato nell’agosto del 2021 le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”. Queste sono da considerarsi giuridicamente vincolanti per la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.

di
Redazione
1 luglio 2023

Il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica (MASE), ha approvato nell’agosto del 2021 le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” predisposta dal SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) nel maggio del medesimo anno[1].

L’obiettivo delle Linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per definire in maniera corretta e univoca la procedura legata alla classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi. Le Linee guida così definite, facendo riferimento all’articolo 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006 (Codice dell’Ambiente), sono da considerarsi giuridicamente vincolanti per la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.

Il documento si compone di quattro capitoli oltre all’appendice: 

1.     Introduzione con i principali riferimenti normativi.

2.     Approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, in cui si evidenziano le modalità tecniche necessarie per la corretta individuazione del codice da attribuire al rifiuto e la sua pericolosità.

3.     Elenco europeo dei rifiuti ed esempio di classificazione di alcune tipologie di rifiuti.

4.     Valutazione delle singole caratteristiche di pericolo degli inquinanti persistenti.

Il secondo capitolo fornisce ai produttori una metodologia generale per la classificazione dei rifiuti che viene suddivisa in tre fasi: 

·       verificare l’applicabilità della normativa sui rifiuti o se si debbano adottare altre normative specifiche secondo l’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006; 

·       individuare, all’interno dell’Elenco europeo, il codice da attribuire al rifiuto;

·       procedere alla classificazione determinando la composizione dei rifiuti identificati.

Nelle linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura, sono citati la relazione tecnica (riquadro 2.1 delle LG SNPA) e il giudizio di classificazione (riquadro 2.2 delle LG SNPA). La disponibilità di tale documentazione consente di rendere più chiara la procedura adottata, al fine di evitare difformità interpretative (clicca qui per leggere gli estratti delle linee guida citati).

Ciò che le linee guida vogliono evidenziare è che sia messa in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore. 

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione e ricerca delle sostanze pertinenti. 

Il giudizio di classificazione è un documento a se stante, redatto e firmato dal professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

Il terzo capitolo delle Linee guida fornisce la versione commentata dell’Elenco europeo dei rifiuti che è contenuto nell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.  

Nel quarto capitolo si descrivono i criteri previsti per la classificazione dei rifiuti a partire dalla normativa di settore, e sono proposti possibili metodologie per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo. Vengono riportate tutte le possibili classificazioni delle classi di pericolo: esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossicità specifica per organi bersaglio, tossicità acuta, cancerogeno, corrosivo, infettivo, tossico per la riproduzione, mutageno, liberazione di gas a tossicità acuta, sensibilizzante, ecotossico, e infine quel rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo evidenziate ma può manifestarla successivamente. Alla fine del capitolo è stato inserito un paragrafo dedicato all’analisi dei criteri di classificazione in relazione alla presenza di inquinanti organici persistenti.

In conclusione, attraverso la documentazione redatta seguendo le “Linee guida del SNPA” si vuole tracciare il percorso decisionale che ha condotto il produttore ad attribuire al rifiuto un determinato codice e le relative caratteristiche di pericolo. Tutte queste informazioni sono necessarie all’impianto di destinazione dei rifiuti stessi.



[1] https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Delibera-105-2021-LLGG-Classificazione-rifiuti.pdf 

L'autore

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