R.E.N.T.Ri: Scadenze di iscrizione, soggetti obbligati, e nuovi modelli di FIR e Registro Cronologico di Carico/Scarico
Che cos’è il R.E.N.T.Ri?
Il R.E.N.T.Ri è entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il decreto ministeriale n.59 del 4 aprile 2023 ed è un registro elettronico – quindi digitale – dove confluiranno le anagrafiche (e l’indicazione delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti) dei soggetti tenuti all’iscrizione, e i dati relativi alla tracciabilità dei rifiuti prodotti e gestiti nel nostro Paese.
A questo scopo il Ministero ha realizzato un portale dedicato dove iscriversi (utilizzando strumenti di autenticazione digitale quali SPID, CNS e Carta d’Identità Elettronica) e che potrà essere utilizzato (da chi non dispone di un gestionale) per la vidimazione, compilazione e trasmissione dei dati relativi alle registrazioni di carico e scarico e la vidimazione, compilazione e trasmissione dei Formulari di Identificazione dei rifiuti.
Il portale è raggiungibile al sito: www.rentri.gov.it
Qual è la norma?
Con il decreto ministeriale n.59 del 4 aprile 2023 sono stati introdotti i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di Identificazione del rifiuto e l’obbligo (per gestori ed alcune categorie di prodotto) di iscrizione al R.E.N.T.Ri - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Chi è obbligato a iscriversi?
Sono tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri, attraverso l’accreditamento alla piattaforma istitutita dal Ministero:
- Gli Enti e le Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- I produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Nonché, con riferimento ai rifiuti pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti).
Non sono obbligati a iscriversi al R.E.N.T.Ri gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.
Quali sono le tempistiche e le scadenze per iscriversi?
Le scadenze per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri non sono uguali per tutti, ma sono diversificate a seconda della tipologia di attività svolta e della dimensione aziendale, come di seguito:
- Gli Enti e le Aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali con più di 50 dipendenti devono iscriversi a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- Gli Enti e le Aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti devono iscriversi a partire dal 15 giugno 2025 entro il 14 agosto 2025;
- Tutti i restanti produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026;
Nuovi modelli di FIR e Registro Cronologico di Carico e Scarico
Il 13 febbraio 2025 entrano in vigore (per tutti) i NUOVI modelli di Registro cronologico di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR (allegati al DM 59/2023) che vanno a sostituire i modelli attualmente in uso.
Dalla data del 13/02/2025 i vecchi modelli di Registro di Carico/Scarico e del Formulario non potranno più essere utilizzati.
L’impresa che dovrà iscriversi al R.E.N.T.Ri entro il 13/02/2025 utilizzerà direttamente i Registri di carico e scarico digitali.
Le imprese che dovranno iscriversi entro il 14/08/2025 e il 13/02/2026 utilizzeranno, fino al momento dell’iscrizione al R.E.N.T.Ri, i registri di carico e scarico in formato cartaceo con i NUOVI modelli, scaricabili liberamente, gratuitamente e senza iscrizione dal portale dal 4 novembre 2024.
Per la modalità di Vidimazione dei nuovi Registri Cronologici di C/S e di FIR cartacei, si rinvia al sito di supporto RENTRI.
Dife rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti: per saperne di più contattaci all’indirizzo info@dife.it