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Entra in vigore il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116

Il 26/09/2020 entra in vigore il d.lgs. 116/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2020, che modifica direttamente la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi.

 

Il decreto fa parte del recepimento nel nostro ordinamento nazionale delle direttive europee del pacchetto economia circolare, assieme ai d.lgs. 118/2020 (Pile e Raee), d.lgs. 119/2020 (Veicoli fuori uso) e d.lgs. 121/2020 (discariche).

Il Decreto Legislativo 116/2020 inserisce importanti novità, tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (EPR) artt. 178-bis e 178 ter e la prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180).

Ma, soprattutto, è stata modificata la definizione di rifiuto urbano (art. 183), estendendo tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e quindi anche da utenze non domestiche. Sempre nello stesso articolo 183 è stato introdotto il punto b-quinques, che specifica che la nuova definizione di rifiuti urbani non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori privati e pubblici. L'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani comporta che nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali, mentre non va ad impattare sul soggetto che può gestire il rifiuto. Inoltre, è stato modificato il comma 10 dell'articolo 238 relativo alla tariffa, che introduce la possibilità di gestire i rifiuti urbani sia al Gestore individuato dal Comune (per quanto riguarda le utenze non domestiche), che ad altri operatori presenti sul mercato (come garantito dalla normativa vigente), escludendo tali utenze dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

Dal 1 gennaio 2021, dunque, i Comuni non potranno più assimilare i rifiuti speciali agli urbani con un proprio Regolamento Comunale ma saranno considerati urbani solo i seguenti rifiuti provenienti dalle attività sotto indicate.

Elenco attività che producono rifiuti

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. ampeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  16. Banchi di mercato beni durevoli.
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  22. Mense, birrerie, hamburgerie.
  23. Bar, caffè, pasticceria.
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  27. Ipermercati di generi misti.
  28. Banchi di mercato generi alimentari.
  29. Discoteche, night club.

Sono escluse solo le attività industriali e agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Elenco rifiuti

(tra parentesi il relativo codice EER)
  • RIFIUTI ORGANICI

        Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108)

         Rifiuti biodegradabili (200201)

         Rifiuti dei mercati (200302)

  • CARTA E CARTONE

         Imballaggi in carta e cartone (150101)

         Carta e cartone (200101)

  • PLASTICA

         Imballaggi in plastica (150102)

         Plastica (200139)

  • LEGNO

         Imballaggi in legno (150103)

         Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138)

  • METALLO

         Imballaggi metallici (150104)

         Metallo (200140)

  • IMBALLAGGI COMPOSITI

         Imballaggi materiali compositi (150105)

  • MULTIMATERIALE

         Imballaggi in materiali misti (150106)

  • VETRO

         Imballaggi in vetro (150107)

         Vetro (200102)

  • TESSILE

         Imballaggi in materia tessile (150109)

         Abbigliamento (200110)

         Prodotti tessili (200111)

  • TONER

         Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (080318)

  • INGOMBRANTI

         Rifiuti ingombranti (200307)

  • VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE

         Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128)

  • DETERGENTI

         Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130)

  • ALTRI RIFIUTI

         Altri rifiuti non biodegradabili (200203)

  • RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

         Rifiuti urbani indifferenziati (200301)

Parlando di registri di carico e scarico l'art. 190 riporta in maniera più estesa l'elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e modifica la tempistica per la conservazione dei registri da cinque a tre anni. Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari (art. 193 comma 4), che contiene anche la previsione della trasmissione della quarta copia mediante l'invio di PEC.


Per eventuali chiarimenti Vi invitiamo a contattare i Vs. commerciali di riferimento oppure ai nostri usuali recapiti:

  • info@dife.it
  • 0573 919515

Per un approfondimento completo, Vi rimandiamo all'articolo su Dife Magazine:
L'economia Circolare in Italia è legge: il d.lgs. 116/2020

Per leggere il testo completo del d.lgs. 116/2020 sulla Gazzetta Ufficiale clicca QUI.