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R.E.N.T.Ri: Procedura d'iscrizione, soggetti obbligati, FIR cartaceo e digitale, tenuta del registro in formato digitale e cartaceo, trasmissione dati al R.E.N.T.Ri, contributi e sanzioni (Pt.2)

PROCEDURA D’ISCRIZIONE

1. Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

2. Verifica del titolo di rappresentanza da parte del R.E.N.T.Ri mediante interoperabilità con:

a) Registro delle imprese per l'identificazione dell'impresa e del titolo di rappresentanza dell'utente.

b) Indice PA (indice dei domicili digitali della Pubblica amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) per identificare l'Ente, che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.

c) Anagrafe Tributaria e INIPEC per validare l'identità dei soggetti dotati di Partita IVA o codice fiscale, che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.

3. Creazione del profilo operatore, importando dati dal Registro Imprese, Indice PA o altre banche dati ufficiali e integrando eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.

4. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.

5. Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.

6. Definizione delle attività svolte presso le unità locali (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).

7. Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

8. Inserimento delle autorizzazioni se soggetto obbligato.

9. Versamento dei contributi mediante PagoPA, per ogni unità locale, comprendente:

  • diritto di segreteria
  • contributo annuo

Per completare la procedura d'iscrizione è necessario effettuare il pagamento del contributo. L'istanza di iscrizione al R.E.N.T.Ri può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati. L’iscrizione decorre dalla trasmissione della pratica alla Sezione Regionale che richiede, preliminarmente il pagamento del contributo. Il contributo versato riferito all’iscrizione nell’anno 2025, avrà valore per l’intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

10. Trasmissione dell'istanza di iscrizione al R.E.N.T.Ri (non necessita di firma digitale).

SOGGETTI DEL R.E.N.T.Ri

OPERATORE: soggetto iscritto al R.E.N.T.Ri che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel registro imprese), di ente (presente in indice PA) o di altra organizzazione non rientrante nell’ente o nell’impresa. 

UTENTE: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica del R.E.N.T.Ri per effettuare operazioni. 

INCARICATO: persona fisica che accede al R.E.N.T.Ri per conto del rappresentante dell’operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’operatore. L’incaricato può essere anche una persona esterna all’organizzazione.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE RAPPRESENTA L’OPERATORE (IMPRESA)

Al momento dell'accesso, il titolare del dispositivo di autenticazione inserisce il codice fiscale che identifica l'impresa per conto della quale intende accedere al R.E.N.T.Ri. 

Il sistema R.E.N.T.Ri verifica, mediante interconnessione con il Registro Imprese, che l’impresa individuata dal codice fiscale indicato sia iscritta e attiva e che il titolare dell'identità digitale risulti tra le persone con poteri nella visura del Registro delle Imprese.

UNITÀ LOCALE

a) “unità locale”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

FIR CARTACEO E DIGITALE

Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all’allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) che sarà emesso in formato cartaceo. 

L'emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli operatori iscritti al R.E.N.T.Ri a partire dal 13 febbraio 2026 nei seguenti casi:

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti

FIR CARTACEO VIDIMAZIONE

Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il R.E.N.T.Ri. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

  • L’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
  • Il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale R.E.N.T.Ri

FIR CARTACEO COMPILAZIONE

L’operatore può compilare il FIR:

  • attraverso i propri sistemi gestionali;
  • attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “Operatori” del portale R.E.N.T.Ri;
  • manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente. 

FIR CARTACEO STAMPA

Il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore. 

  • Una copia rimane al produttore
  • L’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore. 

FIR CARTACEO RESTITUZIONE (EX QUARTA COPIA)

Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante

a) consegna diretta;

b) posta elettronica certificata;

c) i servizi di supporto resi disponibili dal R.E.N.T.Ri;

Il trasportatore, già iscritto al R.E.N.T.Ri, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all’area riservata “Operatori” e caricare la copia completa del FIR

I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del R.E.N.T.Ri o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso

TENUTA DEL REGISTRO DI C/S IN FORMATO DIGITALE

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal R.E.N.T.Ri a decorrere dalle seguenti scadenze:

  • a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

TENUTA DEL REGISTRO IN FORMATO CARTACEO

Dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione al R.E.N.T.Ri gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”), il cui format è scaricabile dal portale del R.E.N.T.Ri a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio. 

Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente o utilizzando un software gestionale. 

TRASMISSIONE DATI DEI REGISTRI AL R.E.N.T.Ri

  • Enti ed imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti devono trasmettere al R.E.N.T.Ri i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti a decorrere dal 13 febbraio 2025.
  • Enti ed imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi con dipendenti tra 11 e 50 devono trasmettere al R.E.N.T.Ri i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti a decorrere dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri che deve essere effettuata tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025
  • I restanti produttori di rifiuti pericolosi devono trasmettere i dati del registro di carico e scarico a decorrere dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri che deve essere effettuata tra il 15 dicembre 2025 e 13 febbraio 2026.
  • Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi l'obbligo si riferisce ai rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 lettere c) d) e g) del D.lgs 152/2006 ovvero: rifiuti speciali prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali e i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

SOGGETTI DIVERSI DAI PRODUTTORI 

  • I soggetti diversi dai produttori di rifiuti (p.es. enti ed imprese che svolgono attività̀ di trattamento di rifiuti, di commercio ed intermediazione senza detenzione e di trasporto di rifiuti a titolo professionale) devono trasmettere al R.E.N.T.Ri i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto digitalmente, a decorrere dal 13 febbraio 2025, con le cadenze stabilite dall'art. 15 del D.M 4 aprile 2023 n.59, ovvero mensilmente entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
  • Nel caso di delega alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, le informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione
  • Per i formulari di rifiuti pericolosi, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico, ovvero:
  1. produttore: almeno entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto
  2. soggetti (raccolta e trasporto): entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino
  3. soggetti (recupero e smaltimento): entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

CONTRIBUTI

Diritto di segreteria: corrisponde a 10 euro (per TUTTI i soggetti obbligati all’iscrizione)

Contributo annuale: Per i soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri tra il 15 dicembre 2024 ed entro il 13 di febbraio 2025, il contributo annuale, solo per il primo anno, corrisponde a 100 euro, mentre il contributo annuale dal secondo anno in poi corrisponde a 60 euro.

Per i soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri tra il 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, il contributo annuale del primo anno corrisponde a 50 euro mentre il contributo annuale dal secondo anno in poi corrisponde a 30 euro.

Per i soggetti obbligati all’iscrizione tra il 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, il contributo annuale per il primo anno corrisponde a 15 euro mentre il contributo annuale dal secondo anno in poi corrisponde a 10 euro.

SANZIONI

  • La mancata o irregolare iscrizione al R.E.N.T.Ri secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
  • Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al R.E.N.T.Ri entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
  • La mancata o incompleta trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
  • Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
  • Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

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